Se il docente non si comporta come richiederebbe l’alta funzione sociale e professionale che svolge

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Il caso di alcuni genitori che criticano per iscritto il comportamento tenuto in classe da una maestra.

I genitori degli alunni di una scuola elementare vengono denunciati dalla maestra per diffamazione, perché , a suo giudizio, il contenuto della missiva che i genitori avevano inviato al Dirigente Scolastico ed all’Ufficio Scolastico Regionale, era offensivo. Il tribunale, invece, stabilisce che la missiva è assistita dal diritto di critica e dunque non è punibile quale diffamazione.
In particolare uno di loro ha riferito che i bambini, in quell’ambiente, erano fatti crescere all’insegna della cattiveria, della violenza e dell’ odio, ha aggiunto: «Io direi dall’ insieme, perché se un insegnante urla in classe, se un insegnante arriva in classe e ti fa una differenza tra un alunno e un’altra classe, se un insegnante va in classe a chiedere: "Dove siete arrivati voi con il programma?", quella non credo che sia una cosa bella da dire ad un bambino. Anzi, il bambino … quella penso che sia una cattiveria, o no?».

Per vero, le espressioni pronunciate nello scritto in esame – ancorché potenzialmente lesive dell’altrui onorabilità – non hanno affatto, a parere di questo giudicante, oltrepassato i limiti in proposito riconosciuti dalla costante giurisprudenza: rilevanza sociale dell’argomento trattato, continenza e verità dei fatti riferiti. Cosi si è espresso il Tribunale di Matera, sez. penale, sentenza 13.02.2012. In altri termini, i genitori incriminati si sono limitati a denunciare alle competenti autorità scolastiche che nella scuola in questione veniva praticato l’insegnamento in condizioni non consone alla funzione di tale alta attività sociale e professionale. Va rimarcato, in proposito, che le espressioni utilizzate a tali fini (Cass. n. 36602/2010), possono dirsi penalmente illecite solo nel momento in cui, per il loro carattere gravemente infamante o inutilmente umiliante, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato, la cui persona ne risulti denigrata in quanto tale (Cass. n. 15060/2011).

Orbene, le espressioni adoperate nello scritto contestato, pur se connotate da indubbia perentorietà e durezza, non si sono caratterizzate – in alcun passaggio – in attacchi alla persona o delle altre insegnanti ed alle loro capacità professionali in generale.
Gli addebiti relativi al “clima turbolento”, agli “avvicendamenti degli insegnanti … per scopi esclusivamente personali” ed alle “brutture” fra docenti, ai confronti impietosi fatti fra gli alunni delle due classi terze (la A e la B), al conseguente stato di demotivazione e malessere indotto nei bambini della classe valutata come soccombente in quei paragoni, e, quindi, la censura su non encomiabili atteggiamenti tenuti dal corpo docente, se correttamente inserito nel contesto della missiva, risulta chiaramente riferito alla specifica vicenda descritta in quest’ultima, e quindi alla linea di condotta tenuta anche dalla querelante docente.

In sostanza, le argomentazioni addotte a sostegno delle doglianze di cui allo scritto rientrano senz’altro nei consentiti limiti, correlati alle legittime valutazioni dei genitori sulla consistenza della situazione scolastica, ritenuta grave al punto da indurli a minacciare “…di non far frequentare le lezioni ai nostri figli”.

Si vuol ribadire che il contenuto della missiva oggetto di imputazione, come riportato in premessa, rende palese che l’intento dei genitori era quello di evidenziare e chiedere alle autorità (Dirigente scolastico in Ferrandina e Dirigente scolastico Regionale) aventi potere gerarchico sul personale insegnante della scuola frequentata dai figli, spiegazioni circa le situazioni sgradevoli nella detta nota rappresentate, compresa l’eventuale inadeguatezza o improprietà educativa dell’attività professionale svolta dalle stesse insegnanti.

Orbene, l’iniziativa di detti soggetti deve affermarsi esser stata assistita dal diritto di critica, ravvisabile nell’addebito d’aver creato, appunto, durante lo svolgimento della attività d’insegnamento, una situazione scolasticamente negativa per scarsa diligenza e professionalità e con atteggiamento di vessazione, sia interna, sia verso i bambini: una critica diretta a motivare la legittima richiesta d’un “…intervento tempestivo degli Organi in indirizzo al fine d’ un corretto e sereno avvio di anno scolastico ed al fine di non avere ripercussioni didattiche e psicologiche, già presenti sugli allievi…”, nonché intrinsecamente giustificata, pur se rivolta in termini forti e bruschi (Cass. n. 14056/2008), perché funzionalizzata proprio a richiedere ad organi ad esso preposti un controllo sul rispetto delle regole.

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