Coniuge geloso? La Cassazione: «È maltrattamento».

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Il caso di un marito geloso che spingeva la moglie a non fare più il suo lavoro, la hostess, finisce in tribunale e la Suprema Corte sentenzia a favore della donna.

Condizionare il coniuge nella vita quotidiana e nelle scelte lavorative è reato.  Lo sottolinea la Cassazione che spiega che «assillare costantemente» il coniuge con «continui comportamenti ossessivi e maniacali ispirati da gelosia morbosa»  è un maltrattamento. In questo modo, la Sesta sezione penale di piazza Cavour ha accolto il ricorso della Procura presso la Corte d’appello di Palermo che si era opposta all’assoluzione accordata dalla Corte d’appello siciliana ad un marito gelosissimo e morboso che assillava la moglie in tutti i modi facendo pressione affinché abbandonasse il mestiere di assistente di volo perché – a detta dell’uomo – era un lavoro «non adatto a donne per bene».

L’uomo era stato assolto dal reato di maltrattamenti nel maggio 2014 mentre nei suoi confronti la Corte d’appello di Palermo aveva convalidato la condanna per il reato di atti persecutori (un anno e sei mesi di reclusione, esclusa la misura di sicurezza applicata oltre ad una provvisionale di 5 mila euro). Per il giudice di merito, l’uomo andava assolto dall’accusa di maltrattamenti in base al fatto che la vita di coppia era caratterizzata da una certa «animosità» e che non si era raggiunta la prova della «consapevolezza» dell’uomo di causare alla moglie «un turbamento psichico e morale». Giudizio ribaltato dalla Cassazione che, accogliendo i rilievi della Procura, ha disposto un nuovo esame davanti alla Corte d’appello di Palermo.

Nel dettaglio, la Suprema Corte ha osservato che «il Tribunale aveva congruamente rilevato come l’assillare costantemente la congiunta con continui comportamenti ossessivi e maniacali, ispirati da una gelosia morbosa, e tali da provocare in modo diretto importanti limitazioni e condizionamenti nella vita quotidiana e nelle scelte lavorative nonché un intollerabile stato d’ansia quali l’insistente contestazione di tradimenti inesistenti, la ricerca incessante di tracce di relazioni extra-coniugali con ispezione costante del telefono della donna, la verifica degli orari di rientro a casa e il controllo degli spostamenti, nonché le pressioni affinché la persona offesa abbandonasse il mestiere di assistente di volo, certamente sostanzi la situazione di abituale vessazione psicologica» punita dall’art. 572 c.p. «in quanto espressione di un evidente spirito di prevaricazione e fonte di un’intensa e perdurante sofferenza morale».